Art. 6.
(Attività specifiche).

      1. Fermo restando che le lenti a contatto rientrano nei dispositivi medici di cui all'allegato IX, parte I, punto 1.2, annesso al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, esse possono essere applicate dall'ottico optometrista previa certificazione del medico oculista della non sussistenza di patologie che ne sconsiglino l'applicazione.